Mantenimento nuovo compagno disoccupato: In sede di separazione, il Giudice stabilisce il quantum relativo all’assegno di mantenimento che il coniuge “più forte economicamente” è obbligato a corrispondere al coniuge più debole alla luce della situazione e reddituale di entrambe le parti e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Un ruolo fondamentale ai fini di quantificare l’assegno è giocato dalla durata della relazione coniugale, dalle ragioni che hanno portato la fine dell’unione, dal contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
In particolare, ai fini della corresponsione dell’assegno divorzile, l’art. 5 della Legge 898/1970 fa riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati” e all’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”, e soprattutto all’impossibilità per il coniuge richiedente di mantenere, stante le proprie sole risorse, un tenore di vita analogo a quello goduto – o potenzialmente godibile – in costanza di matrimonio (senza che la mancanza di procurarsi tale risorse sia dipeso dalla inerzia o mancata intenzione di lavorare).
Il quantum determinato dal Giudice non è perpetuo, ma può essere pacificamente revisionato (aumentato o diminuito), su istanza del coniuge beneficiario a seconda dell’insorgere di situazioni o avvenimenti tali da giustificarne il cambiamento o addirittura revocato.
Tra i motivi più comuni della revoca ed estinzione della corresponsione dell’assegno divorzile vi è il passaggio a nuove nozze (o anche l’instaurazione di una relazione more uxorio) da parte del coniuge beneficiario.
Recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25528 del 13.12.2016 è andata oltre.
Infatti, gli Ermellini non hanno riconosciuto il diritto di beneficiare dell’assegno all’ex moglie che aveva tessuto una nuova relazione more uxorio con un uomo disoccupato.
I Giudici, infatti, hanno sottolineato che la formazione di un nuovo nucleo famigliare, anche se di fatto, rappresenta l’espressione di una scelta consapevole che comporta sempre la valutazione e assunzione degli eventuali rischi.
Alla luce di ciò, è stata accolta la richiesta di un ex marito obbligato dal Giudice di secondo grado a corrispondere assegno divorzile all’ex moglie nonostante questa convivesse da tempo con il nuovo compagno disoccupato ed incapace di assicurare un valido sostegno economico.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti evidenziato ancora una volta che la formazione di una nuova famiglia “rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché tale diritto resta definitivamente escluso”.
E proseguono nel sostenere che la costruzione di una famiglia di fatto intesa come formazione sociale stabile, duratura e tutelata costituzionalmente dall’art. 2, “è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.