Matrimonio breve? Nessun diritto assegno di mantenimento
Quando ho diritto al mantenimento?
Secondo l’Ordinamento Italiano, in caso di separazione, l’assegno di mantenimento spetta al coniuge a) cui non sia addebitabile la separazione, b) che versa in una condizione economica inferiore rispetto all’altro e c) che si trovi, senza colpa, nell’impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Pertanto, il Codice Civile non inserisce tra i criteri per l’ottenimento dell’assegno di mantenimento quello della durata del matrimonio.
Fino ai tempi più recenti, i Giudici utilizzavano la durata del matrimonio solo come circostanza per diminuire o aumentare il valore del contributo al mantenimento dovuto e non come circostanza per decidere se concedere o meno l’assegno di mantenimento.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’orientamento dei giudici è cambiato, come dimostra una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui in caso di matrimonio di breve durata il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento può essere escluso (Cass., Sez. I civ., Ord. 5 agosto 2024 n. 21955).
Nessun diritto assegno di mantenimento matrimonio breve: la vicenda
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione all’esito del quale il Giudice del Tribunale aveva disposto in capo al marito l’obbligo di corrispondere in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 3.000,00.
L’ex marito era allora ricorso in Appello evidenziando come la durata del matrimonio fosse stata di poco più di un anno e lamentando altresì che la moglie aveva lasciato la casa coniugale dopo pochi mesi di convivenza.
La Corte di Appello confermava la decisione del Giudice di primo grado evidenziando la disparità economica tra i coniugi: il marito aveva un patrimonio immobiliare ed un reddito considerevoli mentre la moglie aveva un reddito ridotto.
L’ex marito proponeva ricorso in Cassazione ritenendo che la breve durata del matrimonio non giustificasse il pagamento dell’assegno di mantenimento. Inoltre, sosteneva che la mancanza di una reale comunione di intenti e di vita tra i coniugi, dovuta alla breve durata del matrimonio, fosse elemento idoneo ad escludere la debenza dell’assegno di mantenimento.
Nessun diritto assegno di mantenimento matrimonio breve: la decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dell’ex marito fondato affermando che la durata limitata del matrimonio costituisce elemento idoneo ad influenzare la sussistenza o meno del diritto al mantenimento, accogliendo l’orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui, per ottenere l’assegno di mantenimento, è fondamentale che tra i coniugi si sia formata una effettiva comunione materiale e spirituale.
Pertanto, secondo i Giudici della Suprema Corte, in un matrimonio di breve durata, caratterizzato tra l’altro da una brevissima convivenza tra i coniugi, non si può affermare che si sia sviluppato tra loro un reale legame affettivo e progettuale.
Affinché, quindi, si possa disporre il diritto all’assegno di mantenimento, è necessario che tra i coniugi si sia formata la c.d. affectio coniugalis cioè la comunione di intenti intesa quale nascita e mantenimento di un legale affettivo solido e duraturo, basato su stima reciproca, fiducia e su di un progetto di vita comune.
Nessun diritto assegno di mantenimento matrimonio breve: conclusioni
Da quanto sopra evidenziato, si può affermare che negli ultimi anni l’orientamento giurisprudenziale sia notevolmente cambiato. Non si guarda più solo all’aspetto economico ed in particolare alla disparità della situazione economica tra i coniugi ma si tiene conto anche degli aspetti affettivi e relazionali.
Quindi, in mancanza di un rapporto affettivo, profondo e duraturo tra i coniugi, dovuto anche alla breve durata del matrimonio, può essere negato il diritto a percepire l’assegno di mantenimento.