Si dovrà dire addio ai risarcimenti per colpi di frusta e per tutte le lesioni di lieve entità, c.d. “micropermanenti”, subite a seguito di sinistri stradali, se non sono provate da accertamenti strumentali.
Questo è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che con l’ordinanza n. 242/2015 ha legittimato la novella apportata dal c.d. Cresci Italia all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private che esclude il risarcimento del danno biologico per le micropermanenti non rilevabili con accertamento clinico strumentale o visivo.
La Consulta ha innanzitutto chiarito che la limitazione imposta relativamente alle regole dettate in materia di accertamento medico-legale (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza.
Quindi a tutela della sostenibilità economica, viene considerata costituzionalmente legittima una norma in applicazione della quale i danni alla salute discendenti da lesioni il cui accertamento appare rimesso alla discrezionalità del medico-legale risultano sottratti alla tutela risarcitoria.
La Corte Costituzionale non nega però che, anche in assenza di accertamento visivo o strumentale, un danno effettivamente esista; ma, in presenza del rischio che lo stesso possa in qualche caso essere enfatizzato se non addirittura simulato dalla vittima del sinistro, si esclude in maniera drastica la relativa risarcibilità, per non far pesare sul bilancio delle assicurazioni il costo di una quota di pregiudizi inesistenti.
E’ essenziale pertanto che dopo ogni sinistro il soggetto lesionato si procuri le cosiddette lastre e le porti al medico dell’assicurazione per visionarle.
Appare evidente inoltre quanto sia sempre più importante essere seguiti da un avvocato a seguito di un sinistro stradale, dati i sempre maggiori ostacoli posti dalle assicurazioni, dalla legge e dalla giurisprudenza per ottenere il giusto ristoro il risarcimento di tutti i danni subiti!