Morso di cane responsabilità: Il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) una donna, proprietario di un cane, che, nell’atto di aprire il cancello della propria abitazione, non ha impedito al suo cane di uscire dal recinto e di aggredire un passante.
La vicenda processuale ha visto come protagonisti una signora, la quale nell’aprire il cancello di casa non ha sorvegliato attentamente il suo cane che ha aggredito un passante anch’esso con un cagnolino.
La persona aggredita ha riportato una lesione alla coscia.
Morso di cane responsabilità: L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione per due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, la donna ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse correttamente indagato circa la sussistenza o meno dell’elemento psicologico previsto per il reato di lesioni personali colpose.
Inoltre, la stessa ha ritenuto che il giudice non avesse tenuto conto dell’imprevedibilità della condotta aggressiva del suo cane, omettendo l’applicazione dei principi di diritto in materia omessa di custodia di animali.
Questi ultimi sanciscono che l’effettiva pericolosità del cane debba essere accertata.
Morso di cane responsabilità. La vicenda processuale si è conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dall’imputata.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice di prime cure aveva correttamente verificato la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi del reato di lesioni personali colpose, quali la condotta di omessa custodia dell’animale, l’esistenza dell’elemento psicologico della colpa in capo alla padrona che non ha adeguatamente sorvegliato il proprio cane all’atto di apertura del cancello ed infine l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissiva della donna ed il morso dato al passante.
Conseguente alla responsabilità penale del proprietario del cane ci è poi ovviamente quella civile che può essere avviata nello stesso procedimento penale costituendosi parte civile o con un procedimento civile a parte.