Le scrivanie dei Giudici di Pace e dei Prefetti di tutta Italia sono colme di ricorsi presentati dagli automobilisti che hanno violato le varie norme presenti nel Codice della Strada.
Tra le infrazioni più frequenti vi è sicuramente quella relativa al superamento dei limiti di velocità rilevabile tramite apparecchiature di controllo, alias autovelox.
L’articolo 4 c. 1 del DL n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168/2002, sancisce che l’installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere preventivamente comunicata agli automobilisti.
Secondo il principio giurisprudenziale oramai consolidato, gli utenti della strada hanno pertanto il diritto di essere informati della presenza di tali apparecchiature al fine di orientare la propria guida e preavvertirli di una possibile infrazione e sanzione; la violazione di tale dovere implica la nullità della eventuale sanzione irrogata.
Seppure la Circolare del 3.10.2002 del Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 7 (informazioni all’utenza), stabilisce che l’avviso dell’utilizzo dei dispositivi può essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti, volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o media), gli Ermellini – con ordinanza n. 21199 del 28.11.2012 – hanno ritenuto che come parametro di riferimento non debba essere utilizzata detta circolare ministeriale (trattandosi di un mero atto amministrativo che non costituisce fonte di diritto), bensì la norma di legge che disciplina la materia, ritenendo pertanto non valida la sanzione comminata ad un conducente tramite i soli organi di stampa locale.