La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22381 del 10.12.2012, ha ritenuto che la presunzione di colpa prevista dall’articolo 2054 comma 2 c.c. abbia una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile determinare le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti in un incidente stradale.
Sulla base di tale presupposto, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei parenti di un ragazzo che, dopo aver invaso la carreggiata opposta, si era scontrato frontalmente con un camion, decedendo sul colpo. I parenti del defunto assumevano che vi fosse un concorso di colpa, in quanto, da alcuni rilievi, risultava che il mezzo pesante avesse proceduto ad una velocità un po’ al di sopra del limite previsto per quella strada.
Gli Ermellini però hanno ritenuto che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti avesse liberato l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità e dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente; infatti, il modesto eccesso di velocità cui procedeva il camion doveva era stato ritenuto dal giudice di prime cure del tutto ininfluente ai fini della dinamica dell’incidente.
Quindi ove il giudice di merito accerti la totale responsabilità a carico di uno dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale, non vi è concorso di responsabilità anche qualora l’altra parte non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.