Nessun risarcimento al pedone se, fuori da centri urbani, cammina lungo lo stesso senso di marcia dei veicoli.
In tema di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale, l’art. 2054 c. 1 c.c. sancisce il principio di presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo il quale è tenuto a risarcire il danno prodotto alle persone o alle cose dalla circolazione della vettura, a meno che non fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitarlo.
Per superare tale presunzione e far ricadere la colpa sul pedone in via esclusiva o, per lo meno concorrente, il conducente ha l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala o ha violato le regole basilari del Codice della strada.
Tra le peggiori abitudini che talora possono far sussistere un profilo di colpa in capo al pedone, nella misura che il Giudice riterrà equa, troviamo certamente quella di passare con il semaforo rosso o di non attraversare sulle strisce o, più in generale, di aver posto in essere condotte anomale o repentine che il conducente non è riuscito a fronteggiare, alla luce di elementi fattuali (come la visibilità, il tipo di tratto stradale).
Di recente, il Giudice di Pace di Pisa ha negato il risarcimento dei danni ad un pedone che, percorrendo il tratto di strada nello stesso senso di marcia dei veicoli – che gli sopraggiungevano alle spalle – aveva promosso ricorso al Fondo Vittime della Strada poiché il conducente del veicolo, subito dopo il sinistro, si era dileguato.
Il Giudice di Pace pisano, sottolineando che il pedone stava percorrendo nel cuore della notte una strada extraurbana camminando nello stesso senso di marcia delle vetture, ha ritenuto che la colpa del sinistro non potesse essere ascrivibile al pirata della strada.
Infatti, lo stesso pedone, in primis, ha violato la norma comportamentale sancita all’art. 190 C.d.S. in forza della quale fuori dai centri abitati “i pedoni hanno l’obbligo di circolare nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
In tal senso, pertanto, il comportamento del pedone è, di per sé, riconducibile ad una condotta colposa e contraria alla normativa del codice della strada.
A nulla è valso il tentativo del pedone di dedurre, a propria difesa, il fatto che il pirata della strada non abbia tenuto una distanza di sicurezza sufficiente al margine della carreggiata. A tal proposito, il Giudice toscano ha precisato che l’art. 143 C.d.S. impone ai veicoli di tenere la destra circolando in prossimità al margine della carreggiata.