No alla compensazione del mantenimento: Se un giudice ha disposto oltre al mantenimento dei figli anche quello per la moglie, è perché quest’ultima versa in stato di bisogno e il dovere principale di un padre ed ex marito è quello di provvedere al mantenimento dei figli minori e anche dell’ex moglie laddove ne abbia necessità (Cass. Pen., n. 9600/2011; Cass. Pen., n. 17916/2003). Una violazione di tale obbligo comporta conseguenze anche penali, rientrando la condotta omissiva nella fattispecie di reato ex art. 570 c.p, che punisce dunque chi viola i doveri di assistenza familiare. A nulla vale la circostanza che si vanti un credito nei confronti della ex moglie per ottenere la compensazione di quanto dovuto a titolo di mantenimento ed evitare una condanna. Questo è il principio cristallizzato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9553/2020. A questa sentenza si è giunti a seguito di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto un uomo che era stato accusato dalla ex moglie di non versare le somme per il mantenimento ed era stato condannato per tale motivo. In sua difesa l’uomo aveva prodotto delle e-mail e altri documenti nei quali, a suo avviso, si evinceva che la moglie fosse d’accordo che operasse una compensazione tra il credito dell’ex marito nei suoi confronti e le somme dovute per il mantenimento.
No alla compensazione del mantenimento. L’imputato, avendo perso sia in primo che in secondo grado, aveva presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza d’Appello contestando che non fossero state acquisite le prove decisive che dimostravano l’entità dei crediti che aveva nei confronti della ex moglie. L’uomo inoltre, aveva negato lo stato di bisogno della moglie e aveva ritenuto la sentenza impugnata sbagliata poiché aveva riconosciuto il dolo nella sua condotta e cioè l’intenzione di non osservare i suoi doveri mentre in realtà frequentava costantemente i figli.
No alla compensazione del mantenimento: La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile anzitutto perché non risultava che la richiesta di compensazione dei crediti fosse stata avanzata dalla donna. Inoltre, i Giudici hanno precisato che l’obbligo di versare le somme dovute a titolo di mantenimento previsto dal codice civile, è diverso dall’obbligo del codice penale che punisce invece, chi faccia mancare ai familiari i mezzi per sopravvivere. Non è possibile per il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sostentamento opporre in compensazione un suo diritto di credito verso chi abbia diritto al mantenimento per evitare di essere condannato per il reato dell’art. 570 cp. Esaminando la vicenda la Corte di Cassazione ha poi ritenuto che i documenti prodotti in giudizio dimostrassero il reale stato di bisogno della ex moglie. Tra questi: il pignoramento di un terzo del suo stipendio per far fronte al pagamento del mutuo stipulato per l’acquisto di una casa, la richiesta di un parziale anticipo del proprio Tfr avanzata al datore di lavoro, la vendita di oggetti d’oro di sua proprietà, nonché il riscatto si una polizza assicurativa.
No alla compensazione del mantenimento. In ultima analisi i giudici della Corte di Cassazione precisano che in relazione alla violazione dell’obbligo di assistenza familiare si parla di dolo generico e quindi non è necessario che vi sia l’intenzione di far mancare i mezzi per sopravvivere alla persona che ne ha bisogno per essere condannati per il reato di cui l’art. 570 cp ma è sufficiente la semplice consapevolezza che le proprie azioni privino chi ne ha bisogno degli strumenti basilari per il proprio sostentamento. Tale orientamento era stato già espresso con la sentenza n. 24644/2014 della Cassazione Penale e dunque la nuova pronuncia ne ribadisce il concetto.