Abbiamo dedicato numerosi articoli al mantenimento del figlio maggiorenne non indipendentemente economicamente citando le diverse pronunce della Corte di Cassazione che in alcuni casi negavano, in altri, invece, riconoscevano l’eventuale revoca o rimodulazione dell’assegno di mantenimento presentata dal genitore.
Si ricorda che l’art. 148 del codice civile implica l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento del figlio, obbligo che non cessa di fatto automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fintanto che il figlio non risulti indipendente economicamente, a meno che tale mancanza di autosufficienza non sia dipesa da inerzia o da rifiuto ingiustificato del figlio.
Nella recentissima sentenza n. 11020 del 9 Maggio 2013 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la diminuzione dell’assegno di mantenimento per il figlio oramai trentenne il quale, dopo aver svolto per un breve periodo di tempo tirocinio in Spagna percependo in sei mesi un mero rimborso spese pari ad € 3.000,00, e dopo aver prestato la propria collaborazione per tre mesi con cliniche private dietro compenso di sette euro all’ora, impegnandosi nel mentre a concludere la scuola di specializzazione, non era più riuscito a cercare e trovare lavoro.
In tale ipotesi, i Giudici hanno negato la richiesta di riduzione dell’importo dell’assegno sulla considerazione che la mancata indipendenza del figlio trentenne era strettamente correlata “alle aspirazioni e al percorso scolastico, universitario e post- universitario che aveva liberamente scelto unitamente alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore (medico) per il quale il soggetto aveva indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” e che pertanto richiedeva diversi anni prima di raggiungere una posizione lavorativa certa ed una sicurezza economica.