La prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 8929/2013, ha ritenuto che lo scambio di mail di un coniuge con un estraneo non rende addebitabile la separazione, poiché tale relazione telematica non comporta infedeltà coniugale e non offende la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Nel caso di specie, la moglie aveva intrattenuto una relazione via Internet, fatta di scambio di email con un uomo che viveva in un’altra città e per tale motivo il coniuge chiedeva che le fosse addebitata la separazione.
Il tribunale di Forlì aveva dato ragione al marito, ritenendo la donna colpevole del fallimento del matrimonio, in quanto da una e-mail inviata alla stessa ea emerso un ‘legame amoroso’ con un altro uomo.
La Corte d’appello di Bologna aveva invece ribaltato il verdetto del giudice di prime cure ritenendo che il legame che la donna aveva intrattenuto con l’altro uomo si era rivelato solo platonico, concretatosi in contatti telefonici e via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale.
Per tali motivi, gli Ermellini, confermando la decisione della Corte di Appello, in aderenza alle regole normative e ai relativi principi giurisprudenziali, hanno escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, possa assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della donna, traducibili in contegni offensivi per la dignità e l’onore del marito.