Sono nulle, e pertanto impugnabili in ogni momento, le delibere assembleari che stabiliscono interessi moratori laddove si siano verificati ritardi nel pagamento delle quote condominiali, trattandosi di statuizioni che non rientrano nei poteri dell’Assemblea.
Con sentenza n. 10196 del 30 Aprile 2013, i Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno rammentato che siffatte delibere devono ritenersi nulle perché “tale previsione non rientra nei poteri dell’Assemblea condominiale potendo essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.
E ancora “tale nullità inficia e travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora al 20%. Anche le successive delibere pertanto sono affette dal medesimo vizio di nullità”.
Detta nullità può essere fatta valere dal Condomino interessato che può proporre ricorso o citazione senza essere tenuto ad osservare il termine di decadenza stabilito ai sensi dell’art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni che solitamente decorrono dalla data della delibera per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti (termine che invece rimane valido per le delibere annullabili).
È diverso, invece, quando si chiede giudizialmente un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate condominali scadute, nel cui caso il Giudice condanna il condomino moroso anche a pagare gli interessi moratori.