L’inosservanza dell’ obbligo di fedeltà può essere causa di addebito della separazione?
Nell’ordinamento italiano il matrimonio è un negozio giuridico regolato dal Titolo VI del codice civile (articoli 79-230). Il matrimonio civile viene celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile che, in presenza di due testimoni di nozze scelti dagli sposi, legge i seguenti articoli del codice civile che regolano il matrimonio:
L’art.143 c.c. stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi;
L’art.144 c.c. stabilisce l’indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia;
L’art.147 c.c. stabilisce i doveri verso i figli;
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Tra i doveri che derivano dal matrimonio individuati dall’art.143 c.c. c’è: l’obbligo di fedeltà .
Il dovere di fedeltà quale obbligo sancito dalla legge, va inteso non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma anche come impegno, di ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura per tutta la durata del matrimonio.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa di addebito della separazione ove il giudice accerti che a tale violazione sia riconducibile la crisi dell’unione familiare ossia sussista un nesso causale determinante tra la violazione suddetta e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Particolare rilievo merita la sentenza n. 19193/2015 della Cassazione la quale ammette la risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale. In particolare, nella sentenza si stabilisce che l’infedeltà che abbia leso la dignità e l’onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento di danni.
In forza di tale orientamento vengono condannate le infedeltà coniugali consumate in modo plateale e che hanno leso la dignità e l’onore di chi le subisce. Spetta naturalmente al coniuge tradito dare la prova dell’entità dei danni sia economici che morali.
In conclusione:
Il coniuge che viola i doveri coniugali non solo può essere sanzionato con le misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare, l’addebito della separazione, il divorzio, e il relativo assegno, ma può laddove ne sussistano i presupposti incorrere anche in un’ illecito civile suscettibile di risarcimento di danni.