Chi ha l’obbligo di tinteggiare le pareti? La prassi, in molti contesti, prevede che se la casa viene consegnata con le pareti tinteggiate, il conduttore, al momento della riconsegna, deve fare lo stesso. Viceversa nessun obbligo incorre sull’inquilino se egli l’ha ricevuta con le pareti non “tinteggiate a nuovo”, salvo il caso di deterioramento eccedente il normale uso, o il caso di tinteggiatura con colori differenti non concordati.
Chi ha l’obbligo di tinteggiare le pareti? Rispetto alla prassi può essere utile considerare quanto prescritto nelle raccolte degli usi e consuetudini tenute presso le Camere di Commercio.
Prima delle prassi, tuttavia, viene il contenuto del contratto. Molto spesso, infatti, le parti disciplinano anche questo aspetto della locazione (es. pareti tinteggiate dal proprietario al momento dell’inizio della locazione che devono essere lasciate dal conduttore nel medesimo stato al suo termine, ossia tinteggiatura finale a carico di quest’ultimo).
Nella tabella della ripartizione degli oneri accessori (e delle spese riguardanti l’unità immobiliare) allegata all’accordo tra le principali associazione tra proprietari ed inquilini (che possono avere forza vincolante solamente se richiamate negli accordi individuali) è stabilito specificamente la spesa per la tinteggiatura delle pareti è a carico del conduttore
In relazione ai contratti così detti 3+2, nonché transitori e per studenti universitari, la risposta sta nell’allegato D al decreto 16 gennaio 2017.
Si tratta di un provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche’ dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.
Ebbene, secondo l’Allegato D a tale atto è onere del conduttore provvedere alla spesa derivante dalla tinteggiatura di pareti.
Si badi: il riferimento è qui agli oneri accessori riguardanti le spese da sostenersi nel corso della locazione. La tinteggiatura finale, ad avviso dello scrivente, è così differente, poiché non attiene alla normale manutenzione derivante dall’uso, ma al mantenimento delle cose nello stato originario, salvo il deterioramento. Insomma un conto è tinteggiare perché ho sporcato un muro, altro dipingerlo per rivitalizzare il colore.
Chi ha l’obbligo di tinteggiare le pareti? Nella maggior parte dei casi, invece, la giurisprudenza non prende alla lettera tale clausola. Diverse sono le sentenze con cui i giudici hanno affermato che i fori nei muri, nel rivestimento della cucina, i fori per appendere i bastoni delle tende rientrano nel normale degrado d’uso. Per quel che riguarda, invece, la tinteggiatura, essa non può essere posta a carico dell’inquilino poiché dopo un certo periodo è normale che i muri si macchino e mobili e quadri lascino un segno sulle pareti.
La tinteggiatura è d’obbligo solo nel caso che, ricevuta una casa con i muri tutti bianchi, l’inquilino abbia deciso di colorare le pareti con tinte forti e brillanti, se ha effettuato dei murales sulle pareti. In tutti gli altri casi, così come sostiene anche la Corte di Cassazione, la clausola che pone la tinteggiatura a carico dell’inquilino è nulla.
Anche la Cassazione è di questo stesso avviso. Secondo la Corte, la clausola contenuta nel contratto di affitto che obbliga l’inquilino ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dall’appartamento per il suo normale uso (ponendo quindi a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) è nulla. Essa infatti, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che invece la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.
Sempre la Suprema Corte ha detto che l’impegno a ritinteggiare l’appartamento assunto volontariamente dall’affittuario è nullo perché tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentitogli dalla legge, di non sopportare l’onere economico delle spese del deterioramento della cosa determinato da un uso normale della stessa, che è compensato in parte anche con il canone di locazione.