Pagamento spese condominio: Spese Condominiali Arretrate, Chi Paga?

Pagamento spese condominio : Nel caso di acquisto di una casa in un condominio, se il venditore ha delle spese di arretrate, la legge stabilisce chi è a dover provvedere al pagamento.

L’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione del codice civile, stabilisce che chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso e all’anno precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore.

Per le spese successive all’atto di acquisto ne risponderà ovviamente solo l’acquirente.

A volte capita che dopo aver acquistato un appartamento, il condominio presenti al vecchio e al nuovo proprietario il conto relativo a interventi di manutenzione straordinaria decisi prima che la compravendita andasse in porto.

In tal caso, il condominio può richiedere le spese indifferentemente al venditore e agli acquirenti, in forza del principio di solidarietà.

Nei rapporti interni, venditore/acquirente, invece, il nuovo proprietario non dovrà pagare le spese qualora i lavori siano stati deliberati dall’assemblea prima del trasferimento della proprietà dell’immobile e avrà diritto di rivalsa nei confronti del venditore per quanto eventualmente pagato al condominio.

Poco importa se le opere nuove opere verranno invece realizzate dopo la compravendita e ne godranno soltanto i nuovi proprietari.

Tuttavia, al momento della stipula del contratto, le parti possono accordarsi diversamente e decidere che le spese deliberate prima del rogito, rimangano a carico del nuovo acquirente.

Ricapitolando:

Nell’ipotesi di spese ordinarie, la nascita dell’obbligazione alle spese comuni coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni, con la conseguenza che obbligato al pagamento delle spese è il soggetto che risulta essere proprietario al momento della effettiva esecuzione dei lavori.

Nell’ipotesi di lavori straordinari, al fine di determinare la data di insorgenza dell’obbligazione contributiva, occorre prendere a riferimento la deliberazione di approvazione di tali lavori.

Può accadere  che la deliberazione con la quale sono state disposte delle lavorazioni straordinarie all’immobile sia risalente nel tempo, mentre la ripartizione delle somme necessarie all’esecuzione di quei lavori potrebbe intervenire successivamente, quando l’immobile magari è stato alienato da diversi anni.

In questo caso l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali attinenti l’esecuzione di lavori straordinari sulle parti comuni, insorge nel momento in cui viene deliberata la realizzazione dei lavori e non con le successive deliberazioni di ripartizione delle spese.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017.