Parcheggio auto e risarcimento: È fuori dubbio che in caso di furto e/o di danneggiamento della propria auto all’interno di un parcheggio custodito, il responsabile sia il custode.
Tale regola vale anche quando il posto auto non sia necessariamente situato all’interno interno, ma in un luogo comunque recintato e con presenza in loco del personale di sicurezza o del sistema di videosorveglianza.
Quindi anche se avete lasciato il vostro veicolo non in un parcheggio ad hoc, ma in un cortile privato del ristorante o dell’albergo, scatterà ugualmente la responsabilità in capo al gestore dell’albergo o al ristoratore.
Infatti, lasciare il proprio mezzo in un luogo recintato o, in ogni caso protetto e delimitato da steccati, siepi, con presenza di personale di controllo, come per esempio i parcheggi delle sale di ricevimento, degli alberghi, ristoranti e simili genera nell’automobilista un senso di tranquillità e di sicurezza tale da fare affidamento e lasciare in custodia la macchina.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3811 del 24.02.2016 ha ritenuto responsabile il titolare dell’albergo per i danni causati all’automobile posteggiata per motivi di lavoro da un fotografo nel cortiletto del locale.
Il fotografo, infatti, aveva lasciato nel cortiletto del locale presso il quale doveva svolgere un servizio fotografico la propria auto, ritrovandola diverse ore più tardi, con il lunotto posteriore rotto; inoltre gli era stato sottratto del materiale fotografico e sofisticate apparecchiature e pertanto chiedeva il risarcimento di circa € 10.000,00.
I Giudici capitolini hanno così rammentato che i gestori di locali come alberghi, ristoranti e simili rispondono di danni arrecati alle vetture parcheggiate all’interno delle strutture laddove si è in presenza di un contratto di parcheggio.
Quest’ultimo può perfettamente ritenersi stipulato anche per “fatti concludenti”, come nel caso in cui la vettura venga parcheggiata in un’area appositamente predisposta dal gestore per la custodia di veicolo , garage o anche spazio aperto purché strutturato per la custodia da recinzioni, siepi. O il caso in cui la stessa struttura pubblicizzi sul proprio sito web la presenza di “ampio parcheggio interno” con la precisazione che “quando si entra il cancello principale si chiude alle spalle e non permette a nessuno di introdursi di introdursi se non atteso e accompagnato”.
E così la presenza del personale di custodia e sicurezza, l’ubicazione all’aperto con spazio delimitato o al coperto, portano inequivocabilmente a ritenere che il proprietario/gestore o titolare del locale abbia predisposto un’area riservata alla custodia delle automobili degli ospiti e dei clienti e che lo stesso possa ritenersi responsabile in caso di danneggiamento e/o furto.