L’articolo 2054 comma 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a causare il sinistro.
In una fattispecie in cui recentemente si sono pronunciati gli Ermellini, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello milanese non avrebbe preteso e quindi nemmeno ricercato la prova, da parte del conducente del veicolo antagonista, di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in cui era rimasto coinvolto.
In particolare, non vi sarebbe nella sentenza impugnata alcuna motivazione in merito alla mancanza di “rallentamenti, frenate o sterzate” posti in essere dal conducente dell’altra autovettura; anzi vi era – a detta del ricorrente – una deposizione testimoniale attestante la mancata esecuzione di manovre d’emergenza da parte del guidatore dell’auto investitrice che non era stata presa in considerazione.
La Suprema Corte ha però confermato quanto affermato dai Giudici d’Appello ovvero che, pur non essendo il conducente favorito dal semaforo esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida (cfr. Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell’incrocio.
Quindi, in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l’obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.
Gli Ermellini hanno ritenuto che in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quindi ove il giudice di merito accerti che il conducente di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa, ciò comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l’obbligo di una particolare prudenza.