Pensione reversibilità convivenza: La pensione di reversibilità è quella prestazione che viene erogata dall’INPS, su espressa richiesta e domanda formulata su apposita richiesta, in favore dei famigliari del pensionato.
Tra i famigliari beneficiari, oltre ai figli, ai nipoti minori, al coniuge, anche se separato o divorziato, sempre che sia titolare di un assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
Ma cosa succede se muore il convivente? Al compagno o alla compagna superstite è riconosciuta questa retribuzione economica?
Recentemente, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, in tema di pensione reversibilità convivenza, con sentenza n. 22318 del 03.11.2016, ha precisato che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta al convivente.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, un uomo aveva agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto di godere e usufruire della pensione di reversibilità di cui era titolare la compagna defunta, domanda che l’INPS aveva rigettato.
Sia il Giudice di prime cure che la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il mancato riconoscimento all’uomo del diritto al godimento della pensione di reversibilità sostenendo che: “l’attuale sistema previdenziale non prevede una pensione di reversibilità i favore del convivente”.
Di fatto, tale pensione è riconosciuta espressamente solo al coniuge ancora sposato o separato o divorziato; nessun riconoscimento, invece, al convivente more uxorio.
L’uomo, tuttavia, non si arrende e promuove ricorso in Cassazione.
A supporto delle proprie tesi, il ricorrente asserisce che il Giudice avrebbe dovuto “in armonia con lo sviluppo sociale nel rispetto dei parametri costituzionali, oltrepassare ciò che non era specificamente previsto dalla normativa vigente, offrendo a tutti gli individui forme di tutela e garanzia nel godimento dei diritti e nell’esplicarsi dei doveri, anche in virtù dell’obbligo costituzionale di interpretazione conforme dell’ordinamento nazionale ai principi internazionali richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella lettura fornitane dalla Corte Europea di Strasburgo, il cui rispetto è imposto dall’art. 117 della Costituzione”.
Soprattutto, prosegue l’uomo se la convivenza è stata stabile e duratura, costellata da affetto reciproco, assistenza materiale e morale, alla stregua di un matrimonio.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato come di fatto i Giudici precedenti non abbiano incorso in una violazione della legge e che neppure il ricorrente lamentava una violazione della legge, ma solo il fatto che i giudici non avessero interpretato e armonizzato le norme vigenti italiane alla luce della normativa internazionale e comunitaria.
Evidenziava la Cassazione, in proposito, come la Corte d’appello avesse “chiaramente affermato che l’attuale sistema previdenziale non prevede una pensione di reversibilità in favore del convivente more uxorio e che la convivenza rileva nel nostro ordinamento ad altri fini, aggiungendo che il rispetto dell’art. 29 della Costituzione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, impedisce un’assimilazione totale tra il convivente more uxorio ed il coniuge, cui solo compete la pensione di reversibilità in virtù di un effettivo rapporto giuridico preesistente”.
Il ricorso veniva così purtroppo rigettato e l’uomo condannato al pagamento delle spese processuali.
pensione reversibilità convivenza: Magari, in un futuro prossimo, anche la normativa previdenziale si adeguerà al mutamento dei tempi e dei costumi riconoscendo anche al partner superstite una contributo economico.