Ai fini dell’accertamento del rapporto di causalità esistente tra la condotta posta in essere dall’agente (sia essa commissiva o omissiva) e l’evento causato, il Giudice si serve, in genere, tra i vari elementi, di massime di esperienza, leggi universali e statistiche.
Tuttavia, in tema di responsabilità medica, nell’accertamento della colpa imputabile al professionista per omissione, il nesso di causalità non può essere dedotto dai dati statistici: ciò è quanto statuito dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 1716/2013 del 14.01.2013.
A parere della Suprema Corte, infatti, dalla perizia emergeva l’impossibilità di determinare con certezza, intesa quale “alto o elevato grado d credibilità razionale o probabilità logica, prossima alla certezza”, la catena fisiopatologica che aveva causato un’emorragia con conseguenti danni al paziente e per la quale il sanitario era stato condannato per lesioni colpose (sotto il duplice profilo della imperizia e negligenza) e obbligato al risarcimento del danno di € 20.000,00.
A parere degli Ermellini, infatti, nella ricostruzione del nesso causale “non può assolutamente prescindersi da tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta colposa (nella fattispecie omissiva poiché il medico non aveva effettuato esami diagnostici) addebitata al professionista per effettuare il giudizio contro fattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio”. Nel caso di specie, il principio di emorragia si è verificato presso il domicilio del paziente.
Infine, la Suprema Corte, richiamandosi ad una propria precedente sentenza, ha ricordato che vi è una sostanziale differenza tra probabilità statistica e probabilità logica, perciò una percentuale statistica anche elevata non può avere alcun valore eziologico effettivo qualora risulti che, di fatto, l’evento è stato causato da una diversa condizione.