Pignorabilità bene in comunione: cosa accade nel caso in cui uno solo dei due coniugi contrae un debito ed il relativo creditore volesse aggredire un bene, facente parte della comunione legale?
Nella fattispecie, un coniuge ha proposto un’opposizione di terzo contro la procedura esecutiva promossa nei confronti del consorte deducendo l’illegittimità della vendita dell’immobile a lui cointestato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6230/2016, ha rigettato il ricorso, affermando che per il debito di uno dei coniugi può essere sottoposto a pignoramento l’intero bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge.
Infatti, nella comunione ex art. 177 c.c., i coniugi sono comproprietari dei beni nella loro interezza e non di una specifica parte di essi come nella comunione ordinaria ex artt. 1100 c.c.. In sostanza vi è una comunione “senza quote”.
Dunque, il singolo coniuge non può essere considerato quale titolare del 50% dei beni comuni e, in particolare, dei beni che siano sottoposti ad espropriazione dal creditore particolare dell’altro coniuge.
Quindi il coniuge in nessun caso può richiedere che venga esecutata solamente la metà del bene o che venga venduta solo la porzione materiale corrispondente.
All’esito della vendita all’incanto, però, i creditori devono sempre riconoscere la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) al coniuge non debitore.