Pignorabilità dello stipendio : il decreto n. 83/2015 ha modificato il limite massimo fissato nella misura del “quinto” cambiando la disciplina stabilita dall’art. 545 c.p.c. ed elevando le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi.
Ma tali soglie possono essere elevate fino al limite massimo tale da escludere la possibilità di pignorare lo stipendio?
Nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c, quarto comma, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 70/2016, ha affermato la legittimità della pignorabilità di un quinto dello stipendio, poiché è fondamentale tutelare la certezza dei rapporti giuridici, con la conseguenza che non è possibile negare completamente al creditore la possibilità di rivalersi sugli stipendi.
Precedentemente (sentenza n. 248/2015) la Corte Costituzionale aveva già ritenuto che la pignorabilità degli emolumenti non va esclusa in radice ma può essere attenuata per particolari situazioni, individuate discrezionalmente dal legislatore.
La Consulta ha comunque sottolineato che il pignoramento del quinto avviene garantendo sempre il “minimo vitale”, che corrisponde alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (€ 672,00 circa).