Pignoramento auto: anche se l’auto è intestata a terzi? La Cassazione nell’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26327 ha ribadito che è pignorabile il veicolo che l’ufficiale giudiziario trova nella disponibilità del debitore esecutato, pure se al PRA risulti un differente proprietario: per i beni mobili registrati opera il principio “possesso vale titolo”.
Pignoramento auto: anche se l’auto è intestata a terzi? Nel caso di specie infatti, su istanza di un creditore, l’ufficiale giudiziario faceva accesso a un autosalone, così procedendo al pignoramento di una Porsche usata. Veniva proposta opposizione di terzo (art 619 cpc) ove veniva dedotto che l’opponente aveva acquistato la vettura alcuni mesi prima e che, avendo in seguito cambiato idea, l’aveva lasciata presso l’autosalone in conto vendita. Precisava, altresì, che nelle more di trovare un nuovo acquirente, l’autosalone gli aveva concesso in uso un’auto di cortesia. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale, e la Corte d’Appello respingeva il gravame. La vicenda approda in Cassazione, dove viene confermato il principio, valido per i beni mobili registrati, “possesso vale titolo”.
Pignoramento auto: anche se l’auto è intestata a terzi? La III Sezione civile ha confermato il principio secondo cui la trascrizione dell’atto di vendita del veicolo al PRA non rappresenta requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non rivestendo efficacia costitutiva, bensì configura uno strumento legale di pubblicità e di tutela, preordinato a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dallo stesso alienante, i quali vantino diritti sul medesimo bene. Viene quindi ribadito che gli autoveicoli possono essere validamente alienati attraverso la mera forma verbale consensuale, di cui può essere fornita prova con ogni mezzo (Sez. III, Sentenza n. 7070 del 29/11/1986). Ove, pertanto, un veicolo sia rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, come per tutti i beni mobili non registrati, anche per le auto opera il principio “possesso vale titolo”.
Il terzo soggetto che asserisce di essere proprietario del veicolo deve fornire la prova non solo di averlo acquistato, bensì pure della circostanza che il debitore ne abbia conseguito il possesso per un titolo differente dal trasferimento della proprietà attraverso traditio. Nell’assolvere onere siffatto, il terzo opponente non può limitarsi a richiamare ciò che risulta al PRA, poiché ciò è rivelatore della circostanza che lo stesso acquistò il veicolo, bensì non pure del titolo, diverso da un ulteriore e successivo trasferimento della proprietà, per il quale il veicolo è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato. Infatti, la trascrizione dell’atto di vendita, in favore dell’opponente, ha valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito, unitamente ad ogni ulteriore elemento di prova.