Pignoramento pensione. Novità?
Con la sentenza n. 17386 del 2019, la Cassazione ha stabilito un limite per il pignoramento delle pensioni tutelando maggiormente i debitori al fine di consentire a costoro di godere di almeno una parte di quanto percepito, per far fronte alle necessità ed alle spese quotidiane.
Tale limite viene definito come minimo vitale e la somma corrispondente non potrà mai essere aggredita dai creditori.
Il minimo vitale è previsto solo per le pensioni e non per gli stipendi, nonostante questi ultimi godono di notevoli strumenti di protezione contro i possibili pignoramenti.
Pignoramento pensione. Quanto può essere pignorato?
Il punto di partenza è l’art. 545 c.p.c. che al settimo comma impone che il minimo vitale sia dell’importo pari all’assegno sociale aumentato della metà.
L’assegno sociale dal 2020 ha subito un aumento rispetto agli anni precedenti e attualmente è di circa 460 euro.
Aumentando il suddetto importo della metà si raggiunge l’importo definito minimo vitale per il 2020 è pari ad euro 690 circa.
Oltre tale somma, i creditori potranno sottoporre la pensione a pignoramento, purchè si rispetti il limite di un quinto o.
Facciamo un esempio pratico: se una persona percepisce una pensione di 1.500 €, la somma a disposizione del creditore è pari alla differenza tra tale importo e il minimo vitale, cioè 1.500 – 690= 810 euro.
Su tale importo, che rappresenta la parte eccedente il minimo vitale, va calcolato il quinto della pensione aggredibile dal creditore.
Per cui seguendo tale esempio, l’importo pignorabile sarà pari a 810 / 5 = 162 euro.
Quindi su una pensione ipotizzata di 1.500 euro, viene pignorata una somma di 162 euro, rimanendo invece nella piena disponibilità del debitore un importo pari a 1.500-162 = 1.338 euro.
Pignoramento pensione. Se ci sono più debiti?
Qualora un soggetto beneficiario di pensione abbia un debito di natura alimentare il pignoramento arriva fino alla metà della somma eccedente al minimo vitale nella misura stabilita dal giudice.
Se ci fossero invece più pignoramenti in contemporanea, vale solo il primo pignoramento, gli altri creditori dovranno attendere che il creditore che ha agito per prima sia completamente pagato e di conseguenza mettersi in coda.
Pignoramento pensione. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate?
Se il creditore è l’Ente che si occupa della riscossione dei tributi sono previsti dei limiti differenti per il pignoramento secondo determinate tabelle: esse prevedono a seconda dello scaglione di appartenenza il limite di un decimo dell’importo eccedente il minimo vitale per importi inferiori o pari ad euro 2.500, di un settimo quanto la pensione è superiore ai 2.500 euro e non eccede gli euro 5.000, fino ad arrivare ad un quinto per le pensioni di importo superiore ad euro 5.000.