Posti auto condominiali: Attraverso la pronuncia n. 8014/2018, la Cassazione si è espressa in tema di Posti auto condominiali.
Per il Supremo Organo, ogni condomino ha un diritto d’uso delle aree destinate a posti auto nella misura predeterminata dalla legge, ed è solo questi ad essere legittimato ad agire affinchè ne possa disporre.
La pronuncia in commento, ha avuto voce dopo che un condominio, nonché costruttore dello stabile con spazi adibiti a Posti auto condominiali, aveva impugnato una delibera dell’assemblea condominiale con cui si statuiva che i posti auto disegnati all’interno del cortile dallo stesso costruttore, dovevano assegnarsi ai condomini che non diponevano di box.
Il costruttore, impugnata la delibera assembleale eccepiva che il condominio aveva in tal modo disposto di un diritto altrui, dato che egli stesso si era riservato la proprietà esclusiva dei posti auto al momento della costruzione.
Punto di partenza per la controversa questione dei posti auto in condominio è dettato dall’art. 41-sexies della Legge 1942/1150, così come introdotto dalla Legge 1967/765 e modificato con la Legge 2005/246.
Tale norma prevede che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere riservati appositi spazi per posti auto, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
La norma, chiarisce altresì che tali posti auto, non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomanete da esse.
Il giudice di prime cure, attraverso una propria interpretazione di tale norma, rigettava la domanda attorea, riconoscendo un diritto d’uso dei posti auto in capo al condominio.
A parere del Tribunale, investito in primo grado della questione, la titolarità di tale diritto comportava il potere di disporne liberamente e dunque la delibera assembleare era da considerarsi valida e legittima.
Il costrutore, in disaccordo con l’orientamento seguito dal giudice di primo cure, riproneva la stessa questione in sede di Appello, ma anche in secondo grado il Giudice, con diverso orientamento rigetteva la domanda.
Si riteneva, infatti, che la norma in questione implicasse la nullità parziale del contratto di compravendita con cui il costruttore-venditore si fosse riservato la proprietà esclusiva delle aree destinate a posti auto.
Il ricorrente, non incline a tale orientamento, proponeva infine ricorso per Cassazione, ove in sede di ultimo gradoo di giudizio vedeva accorgliersi le sue domande.
I Supremi Giudici, pronuniandosi in materia di posti auto in condominio, hanno ritenuto che la norma in esame riconosce in capo ad ogni singolo condomino un diritto reale di uso, di godimento dello spazio destinato al parcheggio nella misura e secondo i parametri predeterminati dalla legge stessa al momento in cui è stata realizzata la costruzione.
Qualora tale diritto non venga riconosciuto perché il contratto di compravendita dell’unità immobiliare preveda la proprietà esclusiva del suolo in capo all’alienante, dovrà considerarsi affetto da nullità parziale e integrabile ope legis.
Il diritto in questione è riconosciuto però in capo ai singoli condomini sulla base dei rispettivi titoli di acquisto.
Di converso, solo tali soggetti potranno dunque agire giudizialmente affinchè venga dichiarata la nullità parziale della compravendita e, dunque, venga riconosciuta la titolarita del relativo diritto.
Tale titolarità, non è pertanto riconosciuta in capo al condominio.
Quest’ultimo, con la delibera assembleare di assegnazione dei posti auto, ha disposto di un diritto altrui ossia di un diritto individuale di proprietà di un solo condomino.
La delibera assembleare, deve pertanto, considerarsi nulla e la presunta illeggittima privazione del diritto d’uso dell’area pertinenziale potrà essere fatta valere giudizialmente solo dai singoli proprietari delle unità immobiliari, unicamente ai quali e riconosciuta la leggittimazione ad agire con riferimento ai posti auto.