Presunzione pari responsabilità sinistro: La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n.22813, pronunciandosi in tema di sinistri stradali ha avuto modo di fornire alcuni precisazioni in ambito di concorso di colpa.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione, vedeva come parte attrice un uomo che al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, aveva ritenuto che la responsabilità fosse attribuibile al convenuto.
In primo grado si era espresso il Tribunale di Bari, che aveva rigettato la domanda, in quanto dall’istruttoria emersa in coro di causa si era rilevato che ‘ lo sbandamento, il cappottamento, l’invasione della corsia opposta di marci di urto e l’urto’ con l’auto del convenuto, erano stati provocati dall’autovettura di un terzo.
Il Tribunale, aveva pertanto ritenuto che non sussisteva il nesso di causalità tra l’impatto subito dal danneggiato – attore e la condotta di guida del convenuto.
La sentenza emessa dal giudice di prime cure, era stata poi sottoposta alla Corte di Appello, che sulla stessa scia di orientamento, aveva confermato la pronuncia del Tribunale.
Il danneggiato, sicuro delle sue ragioni, ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione degli art. 2054 c.c. e 2055 c.c.
Analizzata nel merito la questione, anche in sede di ultima impugnazione, la Suprema Corte, rigettava il ricorso.
Escludeva pertanto, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, dando applicazione agli art. 40 e 41 c.p, in base ai quali ‘un evento può considerarsi causato da un altro ‘se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo’.
Uniformandosi alla pronuncia espressa in sede di Appello, aveva quindi escluso l’applicabilità per il caso di specie dell’art. 2054 c.c., in quanto la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro ‘opera solo nei rapporti tra conducenti dei veicoli entrati in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i conducenti di altri veicoli’.
Ed inoltre, la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro stradale, trova applicazione solo quando non sia possibile accertare il grado di responsabilità delle reciproche colpe nella causazione dell’evento, ed non è inoltre possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti.
Stante tale assunto normativo, sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello, si era a regione ‘esclusa qualunque incertezza sulle modalità del fatto e sulle eventuali colpe dei protagonisti della vicenda’.
La causazione dell’evento era quindi riconducibile, unicamente, alla condotta di un terzo automobilista.
La Corte di Cassazione, rigettava pertanto il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza oggetto di gravame.