Buone notizie per gli automobilisti!!! I guidatori potranno essere validamente multati solo se gli strumenti di controllo degli autovelox sono stati prima sottoposti a verifica.
Nella fattispecie la proprietaria ed il conducente di un’autovettura, contravvenzionati per eccesso di velocità, accertato a mezzo di autovelox, hanno proposto opposizione avverso tale multa prima avanti al Giudice di pace e poi, in sede di appello, avanti il Tribunale.
Essendo stata rigettata l’opposizione in entrambi i primi gradi di giudizio, hanno adito la Corte di Cassazione la quale ha sollevato un dubbio di legittimità costituzione relativamente all’art. 45 del CDS che si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 113/2015, ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’articolo 45 del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Appare infatti irragionevole che vi sia un’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura poiché questa è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
I giudici costituzionali, quindi, sanciscono la non legittimità degli accertamenti effettuati tramite apparecchiature mobili non sottoposte a controlli periodici.
Tale decisione permette di proporre agli automobilisti ricorsi per l’annullamento di tutti quei verbali, in cui non sono stati ancora fatti i pagamenti e quelli per i quali non sono scaduti i relativi termini per l’eventuale ricorso.