L’assegno di divorzio può essere ritoccato a seguito dell’acquisizione di un’eredità da parte del coniuge beneficiario?
Nella fattispecie, un marito obbligato a versare 1.100 euro mensili alla ex moglie, oltre a 500 euro per i figli, ricorreva contro la decisione del giudice di secondo grado che non avevano modificato entità dell’assegno di mantenimento basando la sua decisione solo sul tenore di vita che la coppia aveva in costanza di matrimonio, senza tenere conto invece che a separazione avvenuta l’ex moglie aveva ricevuto una cospicua eredità .
La Cassazione ha dato ragione all’ex marito, nell’ordinanza n. 11797 del 2014, ritenendo che l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
In particolare la Suprema Corte chiarisce che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.
Infatti nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, benché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché acquisiti dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.
Quindi se il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio era alto, ma la disponibilità patrimoniale dell’ex moglie sono sufficienti a mantener detto tenore, il giudice nella determinazione dell’assegno deve necessariamente tenerne conto.