L’attesa di un figlio dalla nuova compagna, nel frattempo divenuta convivente, legittima il rovesciamento del provvedimento con cui il tribunale aveva collocato, in regime di affidamento condiviso, il figlio presso il papà.
Tale fattispecie riguarda un bambino che iniziava il suo primo anno di scuola e stava, quindi, attraversando un momento di particolare necessità di attenzione da parte del nucleo familiare, attenzione che, secondo la Corte, poteva essere maggiore presso la madre.
Nella sentenza 18817/2015, confermando la decisione resa in appello, la Corte di Cassazione ha stabilito che il minore venisse collocato presso la madre in quanto nel nucleo famigliare del padre vi era il rischio che il bambino perdesse la sua centralità a causa dell’arrivo del nascituro.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’intensità del rapporto deve essere valutata non solo e non tanto in termini quantitativi, sulla base del tempo passato con il minore, ma anche e soprattutto in termini qualitativi, rispetto all’impegno profuso per comprendere i bisogni del minore e collaborare con l’altro genitore per individuare i mezzi necessari a farvi fronte.
La Cassazione ha quindi giudicato che il padre coinvolto nell’attesa e nella preparazione, morale e materiale, del nascituro in arrivo, avrebbe tolto al figlio di 6 anni quell’attenzione necessaria in un momento così delicato della crescita.
Restava comunque confermato l’affidamento condiviso ai due genitori: anche se il bambino sarà collocato dal genitore che non ha in progetto nuovi figli!