I coniugi possono chiedere in ogni momento la modifica dei provvedimenti riguardanti gli stessi o la prole per fatti od eventi avvenuti dopo la separazione, come stabilito all’art. 710 c.p.c.
La norma, tuttavia, non indica quale sia il Giudice territorialmente competente e, per sopperire a tale silenzio, la giurisprudenza aveva oramai ritenuto applicabili le norme generali, ovvero l’art. 18 c.p.c. alla luce del quale è competente il Giudice del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza, domicilio o dimora, oppure quella del luogo ove è sorta l’obbligazione che, essenzialmente, coincide con il luogo in cui è stato emanato il provvedimento contenente le condizioni di separazione.
Il Tribunale di Milano con decreto del 30.01.2013 ha statuito che il Giudice competente per la modifica delle condizioni di separazione non è necessariamente lo stesso che ha emesso la sentenza o l’omologa di separazione, sostenendo che ai fini della competenza occorra valorizzare il criterio della prossimità geografica, ovvero il foro che sia più strettamente collegato alle Parti nel momento in cui si instaura il giudizio.
Nel provvedimento del Tribunale ambrosiano viene fatto un chiaro e puntuale excursus che va dalla Legge 80/2005 alla pronuncia della Corte costituzionale del 2008.
La Riforma del 2005 è intervenuta sia in materia di separazioni con riflessi anche sull’art. 4 della Legge 898/1970 (Legge sul divorzio), introducendo una diversa competenza territoriale per la proposizione del ricorso che dovrà essere presentato avanti al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, privilegiando in tal senso il foro rispetto al quale il rapporto tra i coniugi risultava essere più stretto.
Detto criterio – fortemente criticato dalla dottrina e disapplicato dagli stessi Giudici di merito – è stato sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale che lo ha ritenuto “manifestamente irragionevole” poiché, soprattutto dopo l’omologa o la sentenza di separazione, la residenza comune dei coniugi viene a cessare, venendo a mancare il collegamento tra i coniugi ed il tribunale individuato tramite questo criterio (Corte Cost. 169/2008), essendo quindi l’unico criterio valido quello della residenza quello della residenza o domicilio del coniuge convenuto.
Non sono pochi i Tribunali che, già prima della dichiarazione di illegittimità della Consulta, avevano stabilito che nella cause di divorzio il Giudice competente per territorio fosse esclusivamente quello della residenza o del domicilio del coniuge convenuto, quando al momento della presentazione del ricorso, la sua residenza o domicilio si colloca in un circondario diverso rispetto a quello in cui si trovava l’ultima residenza dei coniugi. (Tribunale di Foggia 30 maggio 2007).
Nel caso in cui i coniugi avessero due residenze differenti si segue il principio generale del foro in cui il coniuge convenuto ha la residenza, mentre laddove questi non sia reperibile o sia residente all’estero, la domanda si propone nel luogo di residenza o domicilio del ricorrente.
Il Tribunale ambrosiano, per quanto riguarda la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione, ha escluso la competenza del Tribunale avanti al quale sia stata definita la separazione (consensuale o giudiziale) a meno che essa non coincida con il luogo di residenza del convenuto, privilegiando il criterio di prossimità rispetto a quello della separazione.