In caso di incidente stradale, quando va riconosciuto il danno da fermo tecnico? A tale domanda sembra che la Cassazione risponda “sempre” o, più precisamente, ogni qual volta, a causa di un sinistro, il proprietario sia stato privato del suo mezzo perché danneggiato.
Nella fattispecie, il ricorrente, vittima di un incidente stradale, si era visto respingere la domanda risarcitoria per il danno da “fermo tecnico” sul presupposto che non aveva dimostrato di aver noleggiato un’altra auto nel periodo in cui la sua vettura era in riparazione.
Con la sentenza n. 13215/2015 la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato che il proprietario del veicolo danneggiato a seguito di un incidente, ha sempre diritto a vedersi risarcito anche il danno da cosiddetto fermo tecnico, ovvero il pregiudizio subito a causa del mancato utilizzo del veicolo, durante il periodo in cui è in riparazione.
Infatti, il veicolo anche durante la sosta forzata è una fonte di spese per il proprietario, tra le quali la tassa di circolazione ed il premio assicurativo, dovuti nonostante il fermo del mezzo, oltre al fatto che comunque il veicolo è “soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.
Gli Ermellini hanno inoltre puntualizzato che, il risarcimento del danno da sosta tecnica è dovuto senza dover dimostrare alcuna prova specifica e a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. In particolare non è necessario aver dovuto noleggiare altra vettura per ottenere il risarcimento in questione.