Regali non graditi e stalking : Un gesto di carineria e gentilezza può spesso trasformarsi in un reato.
Lo sa bene un povero uomo settantenne che, ancora innamorato della propria ex compagna e volendo riconquistarla a tutti i costi, le aveva regalato ben cinquanta rose rosse, oltre ad aver prestato altri servigi, come portare la sua auto rotta dal meccanico.
Peccato che tutte queste attenzioni, tutte queste premure non solo non erano state richieste dalla donna, ma neppure apprezzate, tanto che sventurato innamorato è stato trascinato in tribunale con l’accusa, di per sé grave, di stalking.
Il povero corteggiatore che pensava non solo di riconquistare la propria ex fiamma, ma anche di farle cosa gradita, è stato così denunciato con un’accusa grave, ovvero di porre in essere comportamenti e condotte persecutorie nei confronti della donna.
Lo stalking, letteralmente “fare la posta”, introdotto nel nostro codice penale con la L. 38/2009, punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Se è pur vero che dei semplici regali fatti per conquistare o riconquistare una donna, di per sé non costituiscono minaccia e non generano un tale stato di ansia e timore, secondo l’orientamento oramai consolidato degli Ermellini “la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile”.
Non è un caso che la Suprema Corte con sentenza n. 18559/2016 abbia, per esempio, confermato la condanna per stalking nei confronti di un uomo reo di aver semplicemente inviato bellissimi fiori – chiaramente non graditi – ad una donna.
Per quanto ogni caso vada esaminato singolarmente, in linea di principio, è sufficiente che la condotta posta in essere risulti costante, reiterata e ripetitiva e non gradita dal soggetto che la riceve, per poter integrare il reato di stalking, come statuito all’art. 612 bis c.p.