Registrazione contratto di Locazione. La mancata registrazione del contratto di locazione comporta la radicale nullità dello stesso.
La nullità del contratto di locazione non registrato è stata sentenziata dall’autorevole Corte di Cassazione nella sentenza n.25503 del 13 dicembre 2016.
La sentenza in esame, ha dato voce ad alcune rilevanti precisazioni sul tema della nullità dei contratti di locazione non registrati.
Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente (figlio della locatrice) aveva citato in giudizio il conduttore dell’immobile concesso in locazione ad uso non abitativo, adducendo che quest’ultimo non aveva mai pagato il canone di locazione, chiedendo pertanto che il giudice dichiarasse la risoluzione del contratto, con conseguente condanna del conduttore al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
Il conduttore, costituitosi in giudizio, per contro, contestando tutte le domande attoree, ha eccepito di non aver mai stipulato un contratto di locazione, ma solo di averne concordato una futura stipula.
In primo grado, il Tribunale di Ravenna, pronunciandosi sul merito della questione, aveva accolto la domanda attorea, condannando il convenuto-conduttore, al pagamento del canone pattuito a titolo di corrispettivo per la detenzione di fatto dell’immobile, nonostante l’inefficacia del contratto non registrato.
Pronuncia a sua volta poi riconfermata dalla Corte di Appello di Bologna.
Il conduttore non ritenendo tali pronunce giuste, si è spinto fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso in Cassazione e adducendo la violazione nel giudizio di prime e secondo cure dell’art. 1575 c.c., nonché dell’art. 27 della L. n. 392 del 1978.
Il ricorrente-condutture, ha poi precisato che, il contratto di locazione doveva essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346 della L. 311 del 2004, perché mai registrato, ed inoltre inesistente perché tra le parti vi era stato solo un mero accordo sull’intenzione della locazione.
Nulla pertanto, era dovuto al locatore, in quanto non esisteva vincolo giuridico.
La Corte di Cassazione, esprimendosi in senso favorevole sulle censure mosse da parte ricorrente, accoglieva il ricorso.
Nella motivazioni della sentenza, con riferimento all’art. 1 della L. 311 del 2004, precisava che ‘ i contratti di locazione…sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati’.
Ed inoltre precisava che, qualora fossero state compiute prestazioni in esecuzione di un contratto nullo, ciò costituisce un indebito oggettivo, disciplinato dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che chi ha effettuato tali prestazione ha diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
La corte, alla luce delle argomentazioni esposte, accoglieva dunque il ricorso, annullando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, e rinviandola alla stessa, affinché decidesse nuovamente sulla questione.