Registrazione contratto locazione : Tutti i contratti di locazione di immobili (a meno che la durata sia inferiore ai 30 giorni) devono obbligatoriamente essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula.
Un contratto non registrato è nullo e la sua (eventuale) tardiva registrazione (alla quale segue una sanzione pecuniaria) sana il solo illecito fiscale, risultando il contratto in ogni caso invalido (le parti dovranno pertanto stipulare un nuovo contratto). Un contratto non registrato non permette la procedura di sfratto e, in caso di permanenza dell’inquilino oltre il periodo pattuito, si dovrà ricorrere ad una procedura ordinaria ancora più lunga dello sfratto.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ interessante intervento, pronuncia numero 10498 del 28 aprile 2017, ha chiarito che, in materia di locazione ad uso non abitativo, la mancata registrazione del contratto (a sensi dell’articolo 346 della L. 311 del 2004) non fa discendere automaticamente la nullità del sinallagma.
Ciò comporterebbe altrimenti la definitiva perdita dei voluti effetti contrattuali, dell’attività economico-finanziaria posta in essere dall’operatore, se non potesse essere sanata ex tunc con la tardiva registrazione dello stesso.
In tale caso, giova ritenere che il contratto, posto in essere dalle parti, non sarebbe idoneo alla produzione degli effetti in quanto in difetto di uno dei suoi elementi fondamentali. Questo perché l’inesatto adempimento di un obbligo fiscale (la registrazione del contratto), avrebbe conseguenze di natura civilistica operanti sulla validità dello stesso.
In ciò bisogna premettere che tale forma contrattuale è da considerarsi atipica e regolata difatti anche con apposite leggi che ne determinano i contenuti e gli effetti giuridici. Difatti la citata norma, conferma la regola della nullità se non intervenisse la possibile conservazione del contratto tramite una futura registrazione dello stesso.
Pertanto, in caso di locazioni ad uso non abitativo, l’atto di registrazione, così posto in essere, risulterà operante per gli effetti voluti dalle parti in sede di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c). Ciò è ben chiaro soprattutto a ben vedere il contenuto economico che la “causa in concreto” del contratto di locazione ad uso non abitativo, pone in evidenza, essendo caratterizzata da un’attività a contenuto economico-finanziario utile a specifiche attività commerciali dei singoli consociati.