Registrazione tardiva contratto di locazione. In passato, la mancata registrazione dei contratti di locazione, oltre lo spiare del termine di 30 giorni, rendeva nulli gli stessi, in virtù del più rigoroso orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n.18213 del 17 settembre 2015.
Da allora, numerose pronunce si sono susseguite, dando vita a diversi orientamenti giurisprudenziali, confluendo ad oggi nel più pacifico principio chiarificatore prevalente in materia, ispirato alla salvaguardia del contratto di locazione in favore del locatore, anche qualora lo stesso effettui una registrazione tardiva.
Attraverso tale ultima pronuncia, la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n.20258/2017 si esprime sul punto, e stante il rispetto degli obblighi fiscali, prevede che, allorché intervenga, la registrazione tardiva, la stessa sana e non pregiudica la validità del contratto di locazione.
Qualora non si sia quindi proceduto ad una registrazione tempestiva del contratto di locazione, l’irregolarità potrà essere sanata, con effetti ‘ex tunc’, con decorrenza a partire dalla successiva registrazione ‘tardiva’ del contratto di locazione stesso.
La registrazione tardiva viene quindi implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, prediligendo in tal modo la certezza dei rapporti contrattuali voluti dalle parti e rappresentando in tal modo un esigenza di contrasto all’ evasione fiscale.
Infatti, la registrazione tardiva permette altresì di ridurre le conseguenze fiscali per l’evasione.
Nello specifico, attraverso la sanatoria o dir si voglia l’istituto del ravvedimento operoso, si concede la possibilità ai locatori di sanare i propri obblighi tributari, attraverso la corresponsione di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
La sanzione ridotta, verrà applicata nel caso non vi sia stato da parte dell’ente riscossore l’accertamento della violazione, la sanzione ridotta verrà così determinata:
- entro 30 giorni di ritardo: sanzione pari al 6%;
- entro 90 giorni di ritardo: sanzione pari al 12%;
- entro 1 anno di ritardo: sanzione pari al 20%.
Qualora invece la regolarizzazione non provenga da un ravvedimento operoso da parte del locatore resosi irregolare negli obblighi verso il fisco, e la regolarizzazione interviene solo dopo la contestazione della violazione, la sanzione sarà pari al 24%.
Ma la cosa più importante è che l’obbligo fiscale non può interferire con l’obbligo civilistico, permettendo comunque al proprietario, dopo aver regolato la propria posizione fiscale, di poter esercitare l’azione di sfratto nei confronti del condomino moroso.