Relazione stabile coniuge separato. Con l’ordinanza n. 22064 del 16 ottobre 2020, la Cassazione ha modificato in via definitiva, rivoluzionandola, la disciplina dell’assegno di mantenimento che viene disposto in favore del coniuge che non abbia redditi adeguati e che non sia stato ritenuto responsabile della fine del matrimonio. La Suprema Corte ha infatti stabilito che qualora l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento abbia una relazione stabile, non necessariamente di convivenza, perde il diritto a ricevere il mantenimento.
Relazione stabile coniuge separato: Aperture in tal senso sono cominciate con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha riconosciuto che ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento non deve essere più preso in considerazione il tenore di vita precedente ma l’indipendenza e l’autosufficienza economica del coniuge richiedente, anche in considerazione dell’età e delle qualificazioni professionali dello stesso. Ne consegue che qualora il coniuge trovi un lavoro o rimanga volontariamente inerte nel cercarlo, perderà il diritto ad ottenere il mantenimento.
Relazione stabile coniuge separato.
Differente è l’assegno divorzile disciplinato dalla legge sul divorzio del 1970 che viene riconosciuto a seguito della definitiva chiusura del rapporto tra gli ex coniugi e per il riconoscimento del quale colui che lo richiede deve provare le ragioni oggettive che rendono necessario il versamento, dovendosi trovare nella impossibilità di procurarsi redditi adeguati. É possibile che il giudice adegui l’assegno divorzile alla quota fissata per il mantenimento ma deve motivare espressamente la propria decisione.
Relazione stabile coniuge separato.
L’ordinanza n. 22064 del 2020 ha, come sopra anticipato, intrapreso un cammino volto al ridimensionamento del mantenimento in modo da non considerarlo un meccanismo automatico ma da rapportare al caso concreto. La decisione di privare l’ex coniuge, ormai convivente con un’altra persona, dell’assegno di mantenimento è nata da una pronuncia contraria a una decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto in capo all’ex marito appellante l’obbligo di versare un assegno divorzile alla ex moglie seppur convivente con un altro partner. Gli Ermellini hanno ritenuto la decisione della Corte d’Appello Calabrese contraddittoria in quanto la stessa aveva dato atto della nuova convivenza ma non l’aveva riconosciuta come la famiglia di fatto qual era ignorando il requisito previsto per la rimozione dell’assegno divorzile.
Già i giudici del Tribunale di Como, con una sentenza del 2018, hanno sostenuto che iniziare una nuova relazione, non necessariamente di convivenza, faccia venire meno il presupposto dell’assegno di mantenimento in quanto si tratta di una scelta di vita che comporta la formazione di una famiglia di fatto e tiene conto anche del rischio di rottura che il soggetto accetta. La stessa decisione è stata assunta ancor prima dal Tribunale di La Spezia nel 2016.
Relazione stabile coniuge separato.
La Corte di Cassazione ha quindi convalidato questo principio, riconoscendo il venir meno del mantenimento al momento dell’instaurazione di una nuova relazione, che sia caratterizzata non necessariamente da convivenza, ma anche solo da stabilità e continuità del rapporto. Sarà possibile quindi per l’ex coniuge obbligato chiedere l’esonero integrale dall’assegno, indipendentemente dalla dimostrazione delle condizioni economiche del beneficiario.
Tuttavia non può sottrarsi al versamento dell’assegno di mantenimento l’obbligato che abbia una nuova relazione, in quanto non viene meno il dovere di assistenza materiale stabilito e riconosciuto anche in sede giudiziale.
La Cassazione ha riconosciuto il venir meno del mantenimento al momento dell’instaurazione di una nuova relazione, che sia caratterizzata non necessariamente da convivenza, ma anche solo da stabilità e continuità del rapporto.