Si dice che un bel sorriso – prezioso alleato per stemperare situazioni tese e trasmettere serenità e gioia – sia il miglior biglietto da visita, con il quale si riesce a comunicare serenità e cura della propria persona.
Certamente ogni famiglia italiana possiede un “proprio dentista di fiducia”, ma talvolta può capitare che, per comodità o costi, ci si rivolga, in diversi periodi della vita, a professionisti diversi.
Bene, recentemente la Suprema Corte, con sentenza n. 128714 del 2015, ha ritenuto che su ogni odontoiatra debba ricadere l’obbligo di controllare la validità dei lavori eseguiti dal Collega che l’ha preceduto, assicurandosi che otturazioni, estrazioni di denti, devitalizzazioni effettuate in precedenza dal Collega siano state eseguite a regola d’arte.
In caso contrario, e laddove sorgessero complicanze e/o problemi, il dentista che prende in cura un paziente diventa responsabile non solo delle cure da lui stesso svolte, ma anche del lavoro eseguito dal Collega che l’ha preceduto e pertanto obbligato a risarcire i danni subiti dal paziente per ripristinare la situazione alla quale hanno messo mano, nonostante quest’ultimo abbia agito secondo la buona prassi medica.
Con tale sentenza gli Ermellini si sono pronunciati sulla responsabilità civile di un dentista di Monza che aveva installato una protesi su un paziente senza tuttavia avvedersi che alcuni denti erano stati devitalizzati in modo maldestro da un Collega presso il quale precedentemente si era rivolto il paziente.
Infatti, dopo la cementazione e nonostante la protesi fosse stata realizzata a regola d’arte, il paziente avvertiva fastidi e forti dolori a causa della devitalizzazione (e non della protesi), tanto che il professionista era stato costretto a rimuovere l’intero apparecchio.
Alla luce della suddetta pronuncia, il dentista è stato ritenuto responsabile civilmente perché tenuto, in ogni caso, “a verificare la congruità delle devitalizzazioni prima di procedere al posizionamento delle protesi”.
Tale sentenza ha suscitato non poche polemiche, soprattutto tra i diretti interessati, sui quali sembrerebbe ricadere una responsabilità “troppo grande” e a loro non direttamente imputabile.
Gli Ermellini hanno voluto “caricare” di una responsabilità più pregnante il dentista, obbligato non solo ad osservare le regole d’arte nell’esecuzione del lavoro e delle cure di propria competenza, ma anche a valutare se il lavoro eseguito dal Collega e sul quale – come nel caso di specie – vengono poggiate le basi per una nuova opera, sia stato effettuato correttamente.
Ciò che rileva, pertanto, è lo scrupolo del nuovo professionista nel controllare il lavoro svolto da Colleghi prima di installare elementi che – come nel caso – si colleghino “eziologicamente” a lavori male eseguiti in precedenza.