Responsabilità medica intervento chirurgico: Il tribunale di Roma attraverso la sentenza emessa il 1 Febbraio 2018, si occupa del delicato tema della responsabilità medica derivante da intervento chirurgico di straordinaria difficoltà.
La sentenza in commento, si esprime in tema di responsabilità medica in caso si intervento chirurgico di straordinaria difficoltà, innovando in controtendenza rispetto ai precedenti orientamenti in materia.
Senza dilungarci, nel merito della questione che potrete leggere, scaricando la sentenza al link in allegato, nel blog verrà brevemente esaminato il profilo della responsabilità medica nel caso di intervento chirurgico di straordinaria difficoltà, alla luce dei nuovi orientamenti in materia, e della riforma Gelli Bianco.
La sentenza scaturisce da una richiesta di risarcimento danni, rigettata dal Giudice, a seguito di responsabilità medica da intervento chiururgico di straordinaria difficoltà su una paziente plurioperata, con condizioni ossee fragili e degradate.
Ab orgine, l’art. 2234 c.c., considerato ormai retrogrado, prevede che se la prestazione ‘intervento chirurgico’ implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave – responsabilità medica -.
Alla luce della recente legge n. 24 dell’ 8 Marzo 2017, meglio nota come riforma Gelli Bianco, si cerca di attribuire un corretto significato a tale norma, mai abrogata, pur in presenza di interpretazioni mutevoli nel tempo con riferimento alla responsabilità medica.
La predetta legge agli art. 5 – 6 – 7, con riferimento alla sussistenza e all’intesità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche, consente di affermare il principio che non può ritenersi in colpa (da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa) il medico che in presenza (come nel caso di specie) di problemi tecnici di speciale difficoltà si sia attenuto alle linee guida o esse mancando, alle buone pratiche cliniche assistenziali, quali che siano stati i risultati dell’ intervento chirurgico dal medesimo effettuato – responsabilità medica -.
Sempre con riferimento al caso di specie, oggetto della sentenza in commento, nei confronti del sanitario, non è stata neppure raggiunta la prova dell’esistenza di una condotta erronea e colposa dei medici, non ritenendosi pertanto addebitabile responsabilità medica a seguito di intervento chirurgico.
Nella sentenza si legge infatti ‘nulla si può addebitare al dott. A., che aveva già in passato trattato chirurgicamente e con successo A.M.C., e che ha operato con la massima diligenza, testimoniata dalla metodica usata (utilizzo di cotile McMinn) era, per le conoscenze scientifiche dell’epoca idonea al caso’.
Con riferimento a tali principi, può a giusta ragione, parlando di responsabilità medica intervento chirurgico, essere sostenuto che, non opera responsabilità medica, e quindi non si ha diritto al risarcimento danno, nei casi di intervenuto chirurgico di straordinaria difficoltà, ove venga accertato che il medico ha seguito con rispetto le linee guida per il caso tipo.
In estrema sintesi, può dunque concludersi che nei casi di intervento chirurgico, di straordianaria difficoltà, qualora il medico, abbia ampiamente dimostrato accortezza e prudenza nel trattare l’operazione, nonché adeguata valutazione delle implicazioni della difficile operazione, deve ritenersi esclusa la responsabilità medica.
Viene quindi affermato l’orientamento, secondo cui in tema di responsabilità medica intervento chirurgico nel sistema civilistico vige il principio del “più probabile che non” nella ricerca del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta del sanitario.