Responsabilità strisce pedonali: sono sempre più numerosi i sinistri stradali che vedono coinvolti i pedoni.
La maggior parte di essi è imputabile al conducente del veicolo, ma sono in aumento i casi che vedono il pedone disattento come unico responsabile dell’investimento a suo danno. L’articolo 190 del codice della strada ha ad oggetto il comportamento dei pedoni e stabilisce che i pedoni per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, e devono fare attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Se il pedone attraversa improvvisamente la strada, impedendo in questo modo all’automobilista che sopraggiunge di vederlo e di fare tutte quelle azioni per evitare l’investimento,il pedone è responsabile e non ha diritto al risarcimento in caso di lesioni.
Il pedone anche se utilizza le strisce pedonali deve usare la massima diligenza e deve fare in modo di essere visibile al conducente che sopraggiunge.
A conferma di ciò la sentenza della Cassazione n. 4551 del 22 febbraio 2017, la quale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dai parenti di una vittima la quale aveva attraversato la strada su strisce pedonali con imprudenza.
La Suprema Corte ha infatti escluso la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, quando quest’ultimo riesce a dimostrare che non aveva alcuna possibilità di evitarlo perchè non ha avuto il tempo materiale per una manovra salvifica a causa del comportamento improvviso e imprevedibile del pedone.