Restituzione regali: Se la coppia si separa i regali ricevuti vanno restituiti? Il 14 Febbraio è stato San Valentino, la festa degli innamorati. Una delle tante ricorrenze in cui gli innamorati sono soliti scambiarsi i regali, spesso anche di un “certo valore”, come prova del loro amore.
Ma cosa succede ai regali che si scambiano in queste occasioni speciali, se la coppia scoppia?
I regali ricevuti in queste occasioni vanno restituiti?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18280/2016 ha statuito che se i beni regalati alla propria metà sono di un “certo valore” e generano un apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante questi vanno restituiti, così come disciplinato dall’art. 782 del codice civile.
In caso contrario, i regali di un “certo valore” che non generano un apprezzabile depauperamento del patrimonio non vanno restituiti, perchè non rientrano nella fattispecie della donazione, ma in quella della liberalità d’uso.
L’ art. 770 2° co c.c., disciplina la liberalità d’uso che sussiste quando l’elargizione avviene in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento.
La Corte di Cassazione ha poi precisato che la liberalità d’uso deve essere proporzionale alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e ai costumi propri di una determinata occasione, e che si deve tenere conto anche dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
La donazione a differenza della liberalità d’uso è disciplinata dall’art 769 del codice civile ed è il contratto col quale per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.