Rifiuto vedere genitore. Se la scelta di non vedere e non frequentare il proprio genitore deriva dalla libera volontà del figlio, nessuno può obbligarlo, neanche il giudice.
Nella nostra società crescono sempre di più le coppie che scoppiano. Sono infatti in aumento i divorzi e le separazioni.
Quando la separazione è alle porte, la coppia attraversa un periodo di transizione molto delicato, reso ancora più difficile dalla presenza dei figli, soprattutto se minori, che dovranno inevitabilmente adeguarsi al cambiamento.
In caso di separazione personale dei coniugi, il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
Capita però sempre più spesso che dopo la separazione il figlio adolescente, anche se affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, crei un rapporto di complicità solo con un genitore rifiutando di trascorrere i weekend dal papà o dalla mamma e che voglia restare con il genitore con cui vive quotidianamente.
Se il figlio minorenne esprime in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore il Tribunale non lo può costringere alle visite con detto genitore.
La sentenza n. 20107 emessa dalla Corte di Cassazione in data 07.10.2016, ha stabilito che nessuno può obbligare il figlio minorenne a vedere il genitore rifiutato.
Il rifiuto del figlio minore a vedere e a frequentare il genitore non collocatario non autorizza tuttavia quest’ultimo a non esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete per legge e a non adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole.
Né del resto giustifica il genitore collocatario, come talvolta accadeva far pressione psicologica al figlio affinchè non veda il genitore!