Rilascio immobile gravi motivi Attraverso il caso passato al vaglio della Cassazione e oggetto della sentenza in commento, viene affrontata una delicata questione sottesa ai contratti di locazione, il rilascio anticipato dell’immobile per gravi motivi da parte del locatorio.
Questa volta la Suprema Corte attraverso l’ordinanza n. 13092 del 24 maggio 2017, ha avuto modo di esaminare il caso in cui, il locatario rilasci anticipatamente l’immobile per gravi motivi.
La pronuncia emessa dalla Cassazione è stata tratta da una casistica giurisprudenziale, nella quale la locatrice (proprietaria) di un immobile, aveva comunicato ai locatari (inquilini/affittuari) la disdetta del contratto di affitto, e gli stessi avevano comunicato alla locatrice di voler lasciare anticipatamente l’immobile, evitando di pagare ulteriore canoni di locazione.
I proprietari dell’immobile, si erano quindi rivolti al Tribunale, che esaminato il caso, ha ritenuto che, la comunicazione di rilascio anticipato di un immobile da parte dei locatori (affittuari), rappresenta un’ipotesi di recesso anticipato per gravi motivi, che non esonera gli stessi dal pagamento dei canoni per il mancato preavviso semestrale.
La sentenza emessa dal Tribunale è stata successivamente impugnata dai locatari, e riconfermata della Corte di Appello.
I locatari, ritenendo che non gli spettasse il pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, sono ricorsi fino all’ultimo grado di giudizio in Cassazione.
Il Supremo Organo, ha anch’esso ritenuto di non dover dare ragione ai locatari, rigettando così il ricorso presentato.
La Cassazione, dunque, esprimendosi sul punto, ha osservato che: ‘…quando il locatore (proprietario) comunica la volontà di non rinnovare il contratto, il locatario (affittuario) non può sottrarsi al pagamento dei canoni di locazione dovuti fino alla scadenza, fatta salva la possibilità per lo stesso, ricorrendone i presupposti, di esercitare il recesso per gravi motivi’.
Si evidenzia, però, che anche laddove venisse esercitata la facoltà concessa al locatario di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi, prima della scadenza fissata dal termine di preavviso semestrale, andranno comunque corrisposti i canoni di locazione fino a tale scadenza, indipendentemente dal momento del rilascio effettivo dell’immobile.
In parole spicciole, il termine di preavviso concesso all’affittuario per il rilascio dell’immobile è di sei mesi, ciò significa che lo stesso, dovrà comunicare al proprietario la sua volontà di rilasciare l’immobile almeno sei mesi prima.
Nel caso in cui, per gravi motivi, l’affittuario decida di rilasciare l’immobile prima del termine semestrale di preavviso, dovrà comunque corrispondere i canoni relativi fino alla scadenza di tale termine, indipendentemente dal fatto che rilasci prima l’immobile.
Tale pronuncia, era già stata in passato oggetto di disamina, da parte degli Ermellini, che avevano confermato tale orientamento con la sentenza n. 25136 del 2006, suffragata dalla successiva sentenza n. 12157 del 2016, ed ad oggi nuovamente riconfermata con la pronuncia in commento la n. 13092 del 24 maggio 2017.