La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sempre molto attenta alla tutela ed alla protezione del passeggero, nella sentenza del 23.10.2012 nella cause riunite C – 581/10 e C – 629/10, aveva già equiparato i passeggeri di voli che avevano riportato notevole ritardo con i passeggeri di voli completamente cancellati in capo ai quali, alla luce del Regolamento comunitario n. 261/2004 è a loro riconosciuto il diritto ad una compensazione pecuniaria dell’importo compreso tra i 250 e 600 euro.
Il Giudice di Lussemburgo, infatti, aveva dichiarato che i passeggeri che raggiungono la propria destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo inizialmente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria.
Ma qual è il momento esatto a partire dal quale lo sventurato passeggero può calcolare l’eventuale ritardo dell’aereo ai fini della richiesta del rimborso?
Con una recentissima pronuncia, i Giudici europei hanno dichiarato che il momento che segna l’arrivo a destinazione non è quando l’aereo atterra sulla pista, bensì quando si apre il primo portellone ed i passeggeri fuoriescono dal velivolo.
La Corte ha infatti sostenuto che tra il momento dell’atterraggio sulla pista e quello in cui vengono “liberati” i passeggeri, intervengono diversi fattori, il più delle volte indipendenti dalla compagni aerea.
Per esempio, la gestione del piazzale, la guida dell’aereo dalla torre di controllo e, non per ultima, l’allestimento della scaletta e dei bus di collegamento è affidata a terzi soggetti, estranei alla compagnia aerea.
Il sistema dunque risulta essere molto complesso e le responsabilità devono intendersi da suddividere tra diversi enti, diversi soggetti, senza mai ricadere solo ed esclusivamente sulla compagnia aerea.
Pertanto, è solo nel momento in cui vengono aperti i portelloni ed i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo che per loro cessa ogni danno, ogni costrizione.
Dunque, nel momento in cui si apre il portellone…date un’occhiata al vostro orologio!