In caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, se il valore della riparazione di questo supera quello del veicolo, non spetta il risarcimento in forma specifica bensì quello per equivalente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24718/2013, rigettando il ricorso di un uomo la cui macchina era stata rottamata a seguito del tamponamento da parte di un autocarro, basandosi sul valore commerciale del veicolo.
L’art. 2058 cod. civ., infatti, prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia possibile, ma il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Da tale norma discendono quindi due tipologie di liquidazione del danno: il risarcimento in forma specifica e per equivalente. Il primo consiste nel rimborso delle spese necessarie per riparare il veicolo, il secondo, invece, è il risarcimento del valore del bene calcolato sulla base del prezzo di mercato (calcolato in genere secondo il listino Eurotax).
Per cui se la riparazione del veicolo supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finirebbe per costituire un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
La Cassazione ha quindi affermato che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente, cioè pagando solo il valore commerciale dell’auto.