Ripartizione delle spese condominiali: è possibile modificare la ripartizione delle spese condominiali.
Vivere all’interno di un condominio – come gran parte delle convivenze e delle esperienze di vita in comune – è un’impresa davvero ardua non solo dal punto di vista umano perché si incontrano/scontrano varie esigenze, ma anche dal punto di vista prettamente economico specie quando, in sede di assemblea condominiale, nascono liti sulle spese relative alla gestione dei beni condominiali e dei servizi comuni.
Le spese di gestione si suddividono in spese ordinarie relative alla spese che annualmente si rendono necessarie per la gestione, conservazione e manutenzione dei beni condominiali e le spese straordinarie relative, invece, ad interventi occasionali ed urgenti (rifacimento della facciata, sostituzione caldaia e rifacimento del tetto o del lastrico solare, ovvero la terrazza che funge anche da copertura del palazzo, le ipotesi più comuni).
La ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) viene effettuata nel rispetto di determinati criteri stabiliti, in primo luogo, dal regolamento condominiale oppure, in mancanza, in base alle norme (generali e specifiche) contenute nel codice civile.
A tal proposito, la Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 5814 del 23.03.2016 ha ribadito che l’assemblea di condominio può derogare le norme del codice civile laddove vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese (di qualsiasi tipo) , mediante l’unanimità di tutti partecipanti del condominio.
In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati limitatamente alla ripartizione delle spese relative al lastrico solare, ovvero la terrazza che funge da copertura dell’intero palazzo.
Seguendo alla lettera il codice civile, l’art. 1126 c.c. stabilisce che tali oneri vanno ripartiti nella misura di un terzo a carico del condomino che ne ha uso esclusivo, i restanti due terzi a carico di tutti i condomini degli appartamenti coperti dalla terrazza e che, quindi, indirettamente, godono di tale bene.
Ecco, tale ripartizione prevista dal codice civile può essere modificata dall’assemblea condominiale solo con l’unanimità di tutti i proprietari.
E così, il Condominio può modificare il regolamento condominiale nelle clausole relative alla ripartizione delle spese e le norme del codice civile mediante l’adozione di una delibera assembleare assunta all’unanimità; saranno, di contro, nulle e potranno essere impugnate nel termine di 30 giorni le delibere assunte con la semplice maggioranza.