Risarcimento danni a scuola: Gli infortuni che succedono all’interno degli Istituti scolastici a danno degli alunni sono sempre stati fonte di contenziosi tra il Ministero dell’Istruzione e i genitori!
Ma sono sempre risarcibili i danni e le lesioni subite dagli alunni?
È opportuno verificare e distinguere se il sinistro accade all’interno della scuola (o in tutti i luoghi scolastici come biblioteca, cortile o spogliatoio) o fuori (gradini fuori da scuola o ingresso antistante) e in orario scolastico.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2615 del 25.10.2016, alla luce dell’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass Civ. n. 19160 del 06.11.2012), ha accolto la domanda risarcitoria promossa dai genitori di una bambina caduta nel cortile dell’asilo durante la ricreazione.
Il Giudice veneto ha così condannato in solido la maestra e l’istituto scolastico, rammentando che la natura della responsabilità di tali soggetti è contrattuale ex art. 1218 c.c. e si applica il regime probatorio secondo il quale il danneggiato deve provare esclusivamente l’evento /danno, mentre la scuola ha l’onere di provare che tale evento è stato determinato per causa a loro non imputabile.
Grava, infatti, già dal momento dell’iscrizione del minore a scuola, sulla maestra e sulla scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’alunno per il tempo in cui questi fruisce degli spazi e delle pertinenze scolastiche, “predisponendo gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l’alunno procuri danno a se stesso”.
Nel caso di specie, sono stati ampiamente documentati e dimostrati in sede giudiziale le lesioni, il luogo (cortile scolastico) e l’orario (scolastico), mentre maestra e istituto non hanno offerto alcuna prova che dimostrasse che l’evento non fosse imputabile a loro.
A nulla è valso sostenere l’imprevedibilità del comportamento della bambina (comune, in fondo, a molti bambini, specie se piccoli).
Rimane, invece, confermato l’orientamento giurisprudenziale, più volte richiamato anche nei nostri blog, alla luce del quale non è previsto alcun risarcimento per i danni subiti dagli alunni a seguito di lesioni riportate fuori dall’Istituto scolastico (esempio gradini posti fuori dalla scuola ed oltre il cancello), non risultando così responsabili né la scuola né tantomeno il Ministero dell’Istruzione, bensì i genitori o chi ne fa le veci (sui quali grava l’obbligo di sorveglianza e custodia nei confronti dei figli studenti.
Permane quindi responsabilità della Scuola solo ed unicamente nelle ipotesi di lesioni verificatesi al suo interno.
E così, ai genitori della piccola, è stato riconosciuto un risarcimento danni pari a circa € 20.000,00.