Risarcimento danni incidente: In caso di sinistri, già da quasi un decennio, per snellire tempi e costi, il danneggiato ha la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria assicurazione, laddove sussistano determinati requisiti, attraverso la procedura di liquidazione diretta.
In primo luogo, i veicoli a motore coinvolti (quindi non si applica in caso di scontro con bicicletta o pedone), devono essere due, quindi è escluso il tamponamento a catena; devono essere immatricolati in Italia, assicurati (in caso contrario bisognerà rivolgersi al Fondo Vittime di Garanzia) e i danni subiti rientrano nelle microlesioni (danni non superiori al 9%).
Ricordiamo che i danni subiti dal terzo trasportato vengono risarciti dall’assicurazione del veicolo sul quale lo stesso è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dal profilo di responsabilità e colpevolezza dei vari conducenti.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 3146/2017, ha recentemente reinterpretato uno dei requisiti propri necessari ai fini della richiesta del risarcimento del danno diretto.
Gli Ermellini, infatti, hanno adesso ritenuto valida l’applicazione di tale procedura, anche laddove i veicoli coinvolti siano più di due.
La Corte è arrivata a tale conclusione attraverso un percorso interpretativo- letterale dell’articolo 1 del DPR 254/2006 il quale stabilisce testualmente che il risarcimento diretto è applicabile “ in caso di collisione avvenuta nel territorio italiano tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
Il tenore letterale della norma è chiara: due veicoli.
Gli Ermellini, invece, lo leggono collegandolo all’ultimo inciso della frase: “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
Emerge così un altro significato della norma, ovvero che “è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante (il danneggiato), e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.
È possibile richiedere il risarcimento diretto quindi anche se sono coinvolti più veicoli, salvo che quelli coinvolti non siano “responsabili” del sinistro.
Resta escluso quindi il caso in cui ci siano anche altri responsabili , in aggiunta.