Succede sempre più spesso che chi decide di partire per una vacanza all’insegna del relax o del divertimento venga tratto in inganno da fotografie che riproducono un luogo di villeggiatura diverso o comunque ben lontano da quello reale – volutamente ed appositamente inserite nei cataloghi di viaggio o nelle locandine per attirare l’attenzione del turista ed indurlo a concludere il contratto.
Proprio al fine di tutelare e difendere il contraente più debole, nella fattispecie il consumatore-turista, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1033 del 17.01.2013 ha condannato l’agenzia di viaggi e il tour operator al risarcimento dei danni patiti dallo sventurato turista per vacanza rovinata.
Quest’ultimo, infatti, aveva prodotto in giudizio fotografie che riproducevano il reale stato del luogo di villeggiatura in cui aveva soggiornato e che, già da un primo confronto risultavano completamente differenti da quelle contenute nel depliant, con conseguente onere per l’agenzia di viaggi, alla luce dell’art. 2721 del codice civile, di disconoscere la provenienza e l’autenticità delle riproduzioni addotte durante la causa.
L’agenzia di viaggi ed il tour operator, durante il processo, si sono però semplicemente limitati ad ammettere che, nella composizione del materiale pubblicitario, “sarebbero potute” essere state utilizzate fotografie di locations differenti rispetto a quelle della destinazione effettiva.
Veniva, pertanto, accertato il danno da vacanza rovinata con un congruo risarcimento a favore del turista.