Risarcimento integrale terzo trasportato : In caso di sinistri, a decorrere dal 2005, per snellire tempi e costi, il danneggiato – se presenti determinate condizioni già esaminate nei nostri blog passati – può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria compagnia di assicurazione (anziché a quella del responsabile del sinistro) attraverso la procedura di liquidazione diretta.
Il terzo trasportato, invece, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.
Inoltre, il terzo trasportato può ottenere un risarcimento integrale e non parziale da ciascuno dei conducenti corresponsabili oppure può decidere se esercitare l’azione giudiziaria contro uno solo dei due al fine di ottenere, in ogni caso, l’intero ristoro.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15313/2017 che ha accolto il ricorso di una donna coinvolta in un incidente stradale.
La ricorrente lamentava che il Giudice di secondo grado aveva – erroneamente – ridotto il risarcimento che gli spettava alla luce del concorso di colpa nella causazione del sinistro del conducente il motociclo sul quale lei era trasportata.
La Cassazione rammenta che, in caso di sinistro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo.
In ogni caso, il risarcimento al terzo trasportato, deve essere in misura intera.
E’ comunque consigliato che il terzo trasportato rivolga la propria richiesta all’assicurazione del veicolo in cui viaggiava, essendo questa tenuta a pagare indipendentemente dalla responsabilità nella causazione del sinistro.