Risarcimento passeggero motorino: Siamo più volte intervenuti sulle responsabilità e sul risarcimento dei danni a favore del terzo trasportato a seguito di un sinistro.
Ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo a bordo di cui si trovava trasportato al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi del caso fortuito.
Ma cosa succede se non si è in automobile e il terzo trasportato era a bordo di un ciclomotore?
Gli Ermellini sin sono recentemente pronunciati su un caso che ha visto un giovane in qualità di trasportato su un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale con un’automobile riportare lesioni personali.
Il giovane aveva chiamato in causa sia il conducente del motorino sul quale era a bordo che quello della vettura, insieme alle rispettive compagnie assicurative.
Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di risarcimento danni del ragazzo.
Secondo questi Giudici, infatti, “la presenza irregolare del ragazzo sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro, così da assorbire ogni altra responsabilità”.
Il giovane non si dava per vinto e promuoveva ricorso avanti alla Corte di Cassazione.
Nel proprio ricorso il giovane ha evidenziato che il trasporto del passeggero sul ciclomotore sia vietato non comporta l’esclusione della copertura assicurativa e che “l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato”.
Gli Ermellini, con sentenza n. 6481 del 14.03.2017 hanno accolto le istanza dello sventurato ricorrente, evidenziando che ”in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e/o dei proprietari dei veicoli coinvolti”.
La Suprema Corte osservava ancora che “la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, così da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato”.
Secondo gli Ermellini, infatti, “dove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i (…) si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso”.
Ad avviso della Corte, infine, “in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito”.