Accade non di rado che nei Condomìni, soprattutto nelle parti comuni quali scala e cortili, si verifichino infortuni a danno di inquilini e condomini.
Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 9140 del 16 Aprile 2013 ha accolto, seppure parzialmente, il ricorso presentato da una donna caduta e infortunatasi a seguito del crollo di calcinacci provenienti dal soffitto e dalle pareti della scala condominiale, nonostante non fossero presenti in loco testimoni e, conseguentemente, non fosse stato provato il nesso causale.
A parere dei Giudici, infatti, la causa della caduta su pavimento bagnato o lungo le scale con gradini sconnessi – sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto – ben può essere attribuita alla presenza di calcinacci, nonostante l’assenza di testi che abbiano assistito alla dinamica.
Gli Ermellini hanno riformato la decisione dei Giudici di primo e secondo grado, i quali avevano ritenuto – nonostante la chiara e comprovata presenza di tali detriti presenti sulla scala – l’automatica assenza del nesso causale tra il fatto e l’evento a causa della mancanza di testimoni sul luogo, escludendo la responsabilità del Condominio e negando, di conseguenza, il risarcimento del danno, unicamente per tale motivo.
A parere della Cassazione, pertanto, anche se non vi sono testimoni che possano provare il nesso causale tra la caduta della donna ed il danno subìto dalla stessa, la medesima scivolata permette di poter desumere il fatto in maniera presuntiva, tenuto conto naturalmente del contesto in cui si è verificato.
Tuttavia, sempre secondo la Cassazione, i Giudici di merito avrebbero comunque potuto ritenere sussistente in capo alla donna un “concorso nell’accadimento del fatto”, poiché la stessa, in qualità di condomina e pertanto a conoscenza della pericolosità della scala, avrebbe dovuto utilizzare una particolare e maggiore cautela nel percorrerla.