Risarcimento ritardo treno: Seppure l’aereo abbia accorciato le distanze, il treno rimane, almeno sul territorio, nazionale, il mezzo più utilizzato sia perché più economico, sia perché risparmi, in ogni caso, la sfacchinata e lo stress di fare un viaggio in macchina.
Ma anche il treno, si sa, può subire vari inconvenienti, come per esempio ritardi o addirittura cancellazioni delle partenze.
Quante volte, nella nostra vita, ci è capitato di arrivare all’ultimo secondo, rischiando di perdere il treno o l’aereo?
Cosa succede se il ritardo è imputabile, per diversi motivi, alla compagnia aerea o alla stazione ferroviaria? Ho diritto al rimborso del biglietto? E in che misura?
Recentemente il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23.03.2017, ha posto in tal senso alcune precisazioni.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici toscani, una signora era arrivata in ritardo alla stazione di Roma Termini e aveva perso la coincidenza con il volo per Tolosa e per tale motivo aveva agito in giudizio nei confronti delle Ferrovie dello Stato per chiedere il risarcimento del danno subito, essendo stata costretta ad acquistare a condizioni meno vantaggiose un nuovo biglietto aereo per sé e per la nipote.
Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda della anziana signora, sottolineando che la Società che gestiva le Ferrovie si era resa inadempiente per il largo ritardo del treno, provocando la perdita del volo prenotato.
Per il Giudice, le Ferrovie non erano stati in grado di provare che il ritardo si era verificato per caso fortuito o di forza maggiore, mentre l’anziana donna aveva provato il possesso del biglietto aereo perduto.
In secondo grado, tuttavia, il Tribunale ha ribaltato la sentenza osservando che” il trasporto ferroviario è regolato all’art. 1680 c.c. e dalla norma speciale L. 911 del 04.04.1935 che regola le condizioni e tariffe del trasporto statale.
Alla luce di tale normativa, in caso di soppressione, ritardo o mancata coincidenza del treno, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto qualora non sia stato effettuato il viaggio o, a seconda della durata del ritardo, una percentuale sul prezzo del biglietto.
Quindi in caso di ritardo, non vi è un completo ed integrale rimborso del biglietto , ma semplicemente il riconoscimento di una percentuale sul costo del medesimo, in proporzione alla durata del ritardo.
In caso di ritardo del viaggio e quando questo è stato comunque effettuato, al viaggiatore è pertanto riconosciuto il mero indennizzo e non il rimborso totale del biglietto, né tantomeno il rimborso di un nuovo biglietto aereo.